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lunedì 27 luglio 2009

SOCCORSO AGLI ANIMALI: LA LEGGE


La Commissione Trasporti della Camera ha approvato ieri, in sede legislativa, il testo unificato della proposta di legge "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Il provvedimento, che ora passa al Senato, è la sintesi di numerose proposte parlamentari e altrettanti interventi emendativi.


All'articolo 21 viene inserito un Art. 21-bis. (Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali) riformulato rispetto alla prima proposta testuale.

Ecco come recita il testo che passa, ora, a Palazzo Madama:

1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi,» sono inserite le seguenti: «nonché a quelli delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso per animali o di vigilanza zoofila,».
2. All'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente: «9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311».

La nuova formulazione - firmata dai parlamentari Giammanco, Antonino Foti, Sarubbi, Garofalo, Cazzola, Mancuso, Ceccacci Rubino, Repetti, Tortoli, Nizzi, Lorenzin - differisce dalla precedente che esplicitava: "intervento di un medico veterinario".